Pubblicità dei giochi, la Consulta interviene sul Decreto Dignità: sanzioni sotto i 50mila euro nei casi sproporzionati

La Corte costituzionale interviene sul sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Dignità per la violazione del divieto di pubblicità dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro.
Con la sentenza n. 172 del 2026, depositata il 20 ottobre, la Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018, nella parte in cui impone una sanzione amministrativa non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione, senza consentire una riduzione nei casi di manifesta sproporzione.
La decisione introduce un importante correttivo al meccanismo sanzionatorio, lasciando tuttavia invariato il divieto generale di pubblicità del gioco.
Per concessionari, operatori digitali, piattaforme e soggetti coinvolti nella comunicazione commerciale, si tratta di un passaggio significativo nell’evoluzione della disciplina applicata da AGCOM.
La sentenza n. 172/2026 della Corte costituzionale
Il procedimento prende origine da un ricorso presentato davanti al TAR Lazio contro una sanzione AGCOM di 157.000 euro.
Il destinatario del provvedimento aveva pubblicato video promozionali relativi a giochi e scommesse online attraverso due canali YouTube e un canale Twitch.
Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, l’attività aveva generato compensi complessivi di circa 1.000 euro.
L’Autorità aveva tuttavia applicato il meccanismo previsto dal Decreto Dignità, che stabilisce una sanzione pari al 20% del valore della pubblicità o sponsorizzazione, con un minimo di 50.000 euro per ogni violazione.
Il risultato era stato un importo complessivo di 157.000 euro, derivante da tre contestazioni.
Il TAR Lazio aveva quindi sollevato la questione di costituzionalità, evidenziando come la rigidità della soglia minima potesse determinare conseguenze manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità concreta delle condotte.
La Corte costituzionale ha accolto la questione nei termini precisati dalla propria decisione.
Il minimo di 50mila euro non è più inderogabile
La Consulta non ha cancellato il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Dignità.
Ha invece stabilito che la soglia minima di 50.000 euro deve poter essere superata al ribasso quando la sua applicazione risulti manifestamente sproporzionata.
La valutazione deve considerare una serie di elementi:
- la gravità effettiva della violazione;
- le iniziative adottate per eliminarne o attenuarne le conseguenze;
- le caratteristiche personali del trasgressore;
- le sue condizioni economiche.
Il riferimento normativo è rappresentato dai criteri previsti dall’articolo 11 della legge n. 689/1981, già richiamati dalla disciplina sanzionatoria.
Il principio di proporzionalità
Secondo la Corte, una sanzione amministrativa di natura punitiva deve rispettare il principio costituzionale di proporzionalità.
La disciplina precedente poteva determinare effetti particolarmente gravosi nei confronti di soggetti che avevano realizzato violazioni di modesta entità, senza consentire all’autorità competente di adattare adeguatamente l’importo alle circostanze concrete.
La sentenza richiama gli articoli 3 e 42 della Costituzione, relativi rispettivamente all’eguaglianza e alla tutela della proprietà.
Il giudizio deve quindi tenere conto non soltanto dell’esistenza della violazione, ma anche della sua gravità e dell’impatto economico della sanzione.
La soglia resta un riferimento del sistema
La decisione non introduce una riduzione generalizzata delle sanzioni.
Il limite di 50.000 euro continua a rappresentare la soglia ordinaria prevista dalla disposizione, salvo i casi nei quali emergano elementi tali da rendere la sua applicazione manifestamente sproporzionata.
Rimane inoltre il criterio della sanzione pari al 20% del valore della pubblicità o sponsorizzazione.
Il divieto di pubblicità dei giochi resta pienamente operativo
Un aspetto fondamentale riguarda il perimetro della pronuncia.
La Corte costituzionale non ha dichiarato illegittimo il divieto generale di pubblicità del gioco introdotto nel 2018.
L’articolo 9, comma 1, del Decreto Dignità continua a vietare, nei termini stabiliti dalla normativa, la pubblicità anche indiretta dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro.
La sentenza riguarda esclusivamente la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dal comma successivo.
Non costituisce pertanto un’autorizzazione a introdurre nuove campagne promozionali, sponsorizzazioni o attività pubblicitarie precedentemente vietate.
Per i concessionari rimangono invariati gli obblighi di conformità applicabili alle comunicazioni commerciali.
Le implicazioni per operatori online, piattaforme e content creator
La decisione presenta particolare rilevanza per il mercato digitale.
La diffusione di contenuti attraverso social media, piattaforme video e canali di streaming ha ampliato le modalità attraverso le quali possono verificarsi violazioni della disciplina pubblicitaria.
In questi contesti possono essere coinvolti soggetti con caratteristiche economiche e operative molto differenti.
Una maggiore individualizzazione della sanzione
Il nuovo quadro consente di tenere conto delle circostanze concrete nei casi di manifesta sproporzione.
Un’attività promozionale marginale, realizzata da una persona fisica con capacità economica limitata, non deve necessariamente essere assoggettata allo stesso trattamento minimo applicabile a condotte di maggiore gravità.
La riduzione, tuttavia, non è automatica.
Anche contenuti che generano ricavi modesti possono avere una significativa capacità promozionale e risultare lesivi degli interessi tutelati dalla normativa.
Le conseguenze per i concessionari
Per gli operatori autorizzati la pronuncia rende ancora più importante distinguere tra due aspetti.
Il primo riguarda la conformità preventiva delle attività di comunicazione, che deve continuare a essere valutata sulla base del divieto vigente e degli orientamenti AGCOM.
Il secondo riguarda l’eventuale fase sanzionatoria, nella quale assume maggiore rilevanza la valutazione delle circostanze specifiche.
La sentenza non riduce quindi la necessità di adottare procedure interne di verifica e approvazione dei contenuti.
Cosa cambia nei procedimenti sanzionatori
Il principio espresso dalla Consulta potrà assumere rilievo nei procedimenti nei quali debba essere determinato o valutato l’importo di una sanzione.
In particolare, nei casi di manifesta sproporzione, la quantificazione dovrà poter tenere conto degli elementi individuati dalla Corte.
Occorre tuttavia distinguere tra procedimenti ancora pendenti e provvedimenti ormai definitivi.
La pronuncia non comporta automaticamente l’annullamento generalizzato delle sanzioni precedentemente irrogate.
Gli eventuali effetti sui singoli procedimenti dovranno essere valutati in relazione alla loro situazione processuale e alla disciplina applicabile.
I prossimi passaggi
La sentenza n. 172/2026 costituisce un nuovo riferimento per l’applicazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità.
La stessa Corte costituzionale ha ricordato che il legislatore conserva la possibilità di intervenire per definire un diverso meccanismo sanzionatorio, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Per il mercato del gioco regolamentato sarà ora importante osservare come AGCOM e la giurisprudenza amministrativa applicheranno i criteri individuati dalla Consulta.
Il punto centrale resta la distinzione tra divieto pubblicitario, che rimane invariato, e determinazione della sanzione, che deve poter essere adeguata nei casi di manifesta sproporzione.
Fonte primaria
Comunicato ufficiale della Corte costituzionale — PDF

