Decreto Accise, via libera definitivo del Senato: cambia il regime fiscale per i concessionari di gioco

Il Decreto Accise supera definitivamente il passaggio parlamentare e introduce nuove disposizioni fiscali che interessano direttamente i concessionari del gioco pubblico.
Il 23 settembre 2026 il Senato ha approvato senza ulteriori modifiche il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133. All’interno del provvedimento, l’articolo 2-ter disciplina il trattamento fiscale di alcune spese sostenute dagli operatori del settore.
Al momento del controllo, la scheda ufficiale del Senato indica il provvedimento come approvato definitivamente ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il quadro normativo è quindi definito dal Parlamento, mentre resta da completare il passaggio formale della pubblicazione.
Comunicazione responsabile: cambia la qualificazione fiscale
Il primo intervento riguarda gli investimenti previsti dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 41/2024.
Si tratta, tra gli altri, dell’obbligo per il concessionario di investire annualmente lo 0,2% dei ricavi netti, entro un massimo di 1 milione di euro, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile. Il decreto legislativo sul riordino del gioco a distanza aveva già introdotto questo obbligo all’interno del nuovo sistema concessorio.
Con l’articolo 2-ter del Decreto Accise questi investimenti vengono ora qualificati, ai fini IRES, come spese di rappresentanza invece che come spese pubblicitarie.
La stessa classificazione riguarda le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi destinati alla prevenzione e al contrasto del gioco patologico.
Perché la riclassificazione è rilevante
La differenza non è soltanto nominale.
La qualificazione fiscale della spesa determina infatti le regole attraverso cui il costo può essere portato in deduzione dal reddito d’impresa.
Per i concessionari, quindi, un investimento imposto dal sistema regolatorio per sostenere campagne di gioco responsabile entra ora in una categoria fiscale differente rispetto alla precedente impostazione.
Questo crea una connessione ancora più diretta tra compliance regolatoria e pianificazione fiscale.
Sponsorizzazioni e servizi informativi: cosa diventa indeducibile
L’articolo 2-ter interviene anche sulle spese riconducibili alle attività già disciplinate dall’articolo 9 del decreto-legge 87/2018, il cosiddetto Decreto Dignità.
Il testo approvato stabilisce che non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP le spese per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali sostenute da soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni informative sul gioco oppure servizi di comparazione di quote o offerte.
Il punto è significativo soprattutto per gli operatori che utilizzano strutture di comunicazione, comparazione o partnership commerciali esterne.
Non si tratta quindi soltanto del rapporto tra concessionario e pubblicità.
La norma guarda anche alla struttura contrattuale utilizzata per erogare determinati servizi informativi.
Quando si applicano le nuove regole
Le disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, l’effetto parte quindi dal periodo d’imposta 2026.
Questo elemento rende la norma particolarmente rilevante sul piano operativo.
Le aziende non devono infatti prepararsi a un cambiamento futuro: devono verificare il trattamento delle spese già sostenute nel corso dell’esercizio in corso.
Il collegamento con il nuovo mercato online
La modifica arriva mentre il settore del gioco a distanza sta attraversando una trasformazione strutturale.
Il nuovo sistema concessorio introdotto dal decreto legislativo 41/2024 ha rafforzato obblighi e responsabilità dei concessionari, compresi gli investimenti nella tutela del giocatore e nella comunicazione responsabile.
Il Decreto Accise aggiunge ora una dimensione fiscale a questi obblighi.
Per un operatore online, quindi, la compliance non riguarda più soltanto:
piattaforma → conti gioco → pagamenti → comunicazione → tutela del giocatore
ma anche la corretta qualificazione fiscale delle relative spese.
Un passaggio da gestire tra compliance e amministrazione
La conseguenza più concreta per i concessionari è la necessità di mettere in relazione aree aziendali che tradizionalmente possono operare separatamente.
Marketing, compliance, amministrazione e fiscalità devono essere in grado di classificare correttamente le iniziative in funzione della loro natura e del contratto attraverso cui vengono realizzate.
Una campagna di gioco responsabile, una sponsorizzazione, un servizio informativo o un’attività di comparazione non possono quindi essere trattati automaticamente nello stesso modo.
Il contenuto, la finalità e soprattutto la struttura contrattuale diventano determinanti.
Il prossimo passaggio
L’articolo 2-ter prevede inoltre che le maggiori entrate derivanti dalle nuove disposizioni siano accertate annualmente attraverso un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Dopo la pubblicazione della legge di conversione sarà quindi importante seguire due fronti:
l’applicazione operativa delle nuove disposizioni nei bilanci 2026 e gli eventuali chiarimenti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria.
Per i concessionari del gioco pubblico il tema entra così pienamente nell’agenda di compliance del nuovo mercato regolamentato.
Fonti
Senato della Repubblica — iter del DDL S.2036
Senato — testo approvato definitivamente il 23 settembre 2026
PressGiochi — via libera definitivo e articolo 2-ter
Gazzetta Ufficiale — d.lgs. 41/2024 sul riordino del gioco a distanza

